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Al via il contratto di espansione per le aziende con più di 1000 lavoratori

In sede di conversione del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”), è stato presentato dal Governo un emendamento che prevede l’introduzione del contratto di espansione per favorire le nuove assunzioni e per superare le criticità connesse ai contratti di solidarietà (difensivi ed espansivi) poco utilizzati dalle imprese.

Tale istituto contrattuale (in discussione alla Camera, nell’ambito del disegno di legge n. 1807) garantirà alle aziende con più di 1000 dipendenti la possibilità di migliorare la propria forza lavoro attraverso un insieme di misure eterogenee, quali:

  • nuove assunzioni;
  • riqualificazione;
  • cassa integrazione;
  • esodi verso la pensione(7 anni di “scivolo”).
  • Tutte queste misure DOVRANNO essere esplicitate nel contratto di espansione, pena la mancata “validazione” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

    Infatti, il suddetto contratto (avente natura gestionale) dovrà contenere:

    • il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
    • la programmazione temporale delle assunzioni;
    • l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante, ex art. 44, Dlgs. n. 81/2015;
    • relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere all’indennità mensile.

    Gli obblighi formativi connessi ai contratti di apprendistato professionalizzante avviati nell’ambito del contratto di espansione, si intendono interamente assolti qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire esclusivamente l’insegnamento necessario per il conseguimento della competenza tecnica professionale e specialistica, il quale può essere completamente svolto utilizzando l’opera del lavoratore in azienda mediante la sola applicazione pratica.
    Scopri di più sulla conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, dal sito della Camera dei Deputati.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.