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Al via le disposizioni per la richiesta di finanziamento per la Creazione di imprese femminili

Nella Gazzetta Ufficiale del 01 febbraio 2022, n. 26 è stato pubblicato il decreto MiSE 24 novembre 2021, recante “Disposizioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) degli interventi previsti dall’investimento 1.2 «Creazione di imprese femminili» del medesimo Piano”.

L’ammontare delle risorse del PNRR destinate all’investimento «Creazione di imprese femminili» di cui all’art. 2, pari a complessivi € 400.000.000,00, è ripartito secondo i seguenti importi:

  • € 160.000.000,00 per gli interventi a valere sul Fondo impresa femminile. Le predette risorse sono ulteriormente ripartite tra gli interventi di cui ai Capi II e III del decreto 30 settembre 2021, nella seguente misura:
  • un importo pari ad € 38.800.000,00 è destinato agli interventi del capo II, recante «Incentivi per la nascita delle imprese femminili»;
  • un importo pari ad € 121.200.000,00 è destinato agli interventi del capo III, recante «Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili»;
  • € 100.000.000,00 per gli interventi a favore delle imprese femminili a valere sulla misura NITO-ON;
  • € 100.000.000,00 per gli interventi a favore delle imprese femminili a valere sulla misura Smart&Start Italia.

Il decreto stabilisce che un importo pari almeno al 40% delle risorse assegnate per gli interventi di incentivazione alle imprese sia destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’ammissibilità al finanziamento è subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni nazionali e europee di riferimento e l’accesso alle agevolazioni è valutato sulla base dei seguenti elementi:

  • rispetto del divieto di doppio finanziamento, per cui i programmi e piani di impresa non devono avere ottenuto un finanziamento per gli stessi costi a valere su altri programmi e strumenti dell’Unione europea;
  • rispetto del principio sancito dall’art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 di «non arrecare un danno significativo» (principio DNSH) contro l’ambiente;
  • concorso al raggiungimento dell’«obiettivo digitale»;
  • conformità alle ulteriori disposizioni nazionali ed europee di riferimento.

Con successivi provvedimenti del Ministero dello Sviluppo Economico, per ciascuna delle misure previste nel decreto saranno fornite le disposizioni di dettaglio in merito ai pertinenti obblighi in capo alle imprese beneficiarie e alle verifiche operate dal soggetto gestore, anche tenuto conto delle istruzioni tecniche all’uopo impartite dal Servizio centrale per il PNRR presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e della disciplina adottata dalle competenti strutture di Governance del Piano.

Clicca qui per saperne di più sulle Disposizioni.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

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