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Alcuni chiarimenti INPS sulle nuove modalità di presentazione della domanda di ANF

Come noto, l’INPS – con Circolare n. 45/2019 – ha comunicato che a decorrere dal 01 aprile 2019, le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’Istituto, esclusivamente in modalità telematica, al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Successivamente, l’INPS:

  • con Messaggio n. 1777/2019, ha fornito le istruzioni ai datori di lavoro per la compilazione del flusso UniEmens;
  • con Messaggio n. 2815/2019, ha comunicato che l’introduzione delle suddette novità fosse rinviata alla denuncia contributiva di competenza del mese settembre 2019.

Ora l’INPS – con il Messaggio del 26 agosto 2019, n. 3119ha precisato che, in seguito del rinvio dell’obbligatorietà della compilazione della nuova sezione del flusso UniEmens, fino a quando quest’ultima non sarà resa obbligatoria, le aziende dovranno continuare a trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo superiore ad € 3.000 secondo quanto previsto dal Messaggio n. 4283/2017.

Scopri di più sul Messaggio n. 3119 dell’INPS sulla “Nuova modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare. Regolarizzazione per arretrati di importo maggiore di 3.000,00 euro“.

Infine, con Messaggio del 28 agosto 2019, n. 3134, l’Istituto (ad integrazione del Messaggio n. 3119/2019) ha comunicato che, per venire incontro alle ulteriori esigenze rappresentante dalle aziende e dai loro intermediari, si comunica che il limite di € 3.000 per la regolarizzazione degli arretrati ANF, oltre il quale è necessario trasmettere flussi di regolarizzazione, è stato elevato – per la sola competenza di luglio 2019 – ad € 20.000.

Scopri di più sul Messaggio n. 3134 dell’INPS sulla “Nuova modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare. Modifica temporanea del limite di importo del conguaglio per arretrati“.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.