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Approvato definitivamente il disegno di legge di conversione in legge del decreto “Cura Italia”

In data 23 aprile 2020, la Camera dei Deputati ha rinnovato definitivamente la fiducia al Governo, sul ddl n. 1766, di conversione in legge del decreto-legge n. 18 Cura Italia.

Il provvedimento, ora, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il nuovo dettato normativo disciplina la sospensione dei termini relativi il versamento di ritenute fiscali e contributi nel modo seguente:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, operate dai sostituti d’imposta, con scadenza dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, con scadenza dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
  • ai versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

Possono beneficiare della sospensione, i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, che operano nei seguenti settori:

    a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
    b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
    c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale da gioco e biliardi;
    d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
    e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
    f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
    g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
    h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
    i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
    l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
    m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
    n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metro-politane, marittime o aeroportuali;
    o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
    p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
    q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature spor-tive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
    r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
    s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
    t) ONLUS, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1, del codice del Terzo Settore.

Resta invariata la ripresa dei versamenti sospesi, che dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa negli 11 Comuni dell’ex zona rossa lombardo-veneta, resta valida la sospensione dal 21 febbraio 2020 al 31 marzo 2020:

  • dei termini relativi ai versamenti e ai adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi;
  • dell’applicazione delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Rispetto al decreto legge n. 18/2020, con la conversione in legge viene previsto che il versamento delle ritenute non operate venga effettuato, anche mediante il sostituto d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Restano invariati, i termini della sospensione per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, per i quali (come già previsto) si applica dal 2 marzo al 31 maggio 2020, e la ripresa dei versamenti sospesi avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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