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Approvato in Senato il ddl sul Family Act

In data 06 aprile 2022, il Senato ha approvato definitivamente il ddl n. 2459, recante “Delega al Governo su sostegno e valorizzazione della famiglia”.

Tra le altre cose, si delega il Governo (nei prossimi 12 mesi) al riordino ed al rafforzamento delle misure di sostegno all’educazione dei figli fissandone alcuni principi fra cui:

  • garantire in tutto il territorio nazionale l’istituzione, il sostegno e il rafforzamento dei servizi socio-educativi per l’infanzia e per l’adolescenza;
  • istituire contributi destinati a coprire, anche per l’intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l’infanzia nonchè servizi di supporto, anche individuale, presso le rispettive abitazioni per le famiglie con figli di età inferiore a sei anni;
  • prevedere modelli gestionali flessibili;
  • introdurre ulteriori misure di sostegno e contributi vincolati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità, con patologie fisiche o psichiche invalidanti, compresi i disturbi del comportamento alimentare, ovvero con disturbi specifici dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali;
  • inserire nel sistema di welfare familiare misure di sostegno per le spese sostenute per i figli in relazione a viaggi di istruzione, all’iscrizione annuale o all’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti destinati alla pratica sportiva nonché alla frequenza di corsi di lingua straniera, di arte, di teatro e di musica;
  • prevedere specifici benefìci fiscali aggiuntivi per le forme di welfare aziendale individuate dalla contrattazione collettiva aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all’educazione e alla formazione dei figli nonché alla tutela della loro salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi.

Viene poi delegato il Governo (nei successivi 24 mesi) a prevedere l’estensione della possibilità di fruire del congedo parentale sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio (in luogo del dodicesimo attualmente previsto), di stabilire un periodo minimo (non inferiore ai due mesi) di congedo parentale, per estendere la possibilità di usufruire, previo preavviso, di un permesso retribuito di durata non inferiore alle cinque ore per anno, per ciascun figlio, per consentire ai genitori lavoratori di partecipare ai colloqui scolastici.

Quanto ai congedi, si dovrà stabilire un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all’altro genitore per ciascun figlio, prevedendo altresì forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori.

Anche la disciplina del congedo di paternità e di maternità dovrà essere migliorata prevedendo:

  • un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata significativamente superiore rispetto a quella attuale;
  • l’aumento dell’indennità per il congedo di maternità;
  • che il diritto al congedo di paternità sia concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore;
  • un ragionevole periodo di preavviso al datore di lavoro per l’esercizio del diritto al congedo di paternità, sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • che il diritto al congedo di paternità sia garantito a parità di condizioni anche per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni con misure uguali rispetto a quelle garantite per i lavoratori del settore privato.

Viene inoltre prevista l’introduzione di misure che favoriscano l’estensione della disciplina relativa ai congedi parentali e dei congedi paternità anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

Clicca e leggi di più sul sito del Senato

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    In qualsiasi momento.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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