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Comunicata dall’INPS una nuova modalità di richiesta del cd. Premio Nascita

A decorrere dal 01 gennaio 2017 (art. 1, comma 353, legge n. 232/2016) viene riconosciuto dall’INPS un “premio alla nascita” di € 800 per la nascita, ovvero l’adozione di un minore, su domanda della futura madre:

  • al compimento del 7° mese di gravidanza (ovvero dall’inizio dell’8° mese di gravidanza);
  • a nascita avvenuta, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza.

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.

Le modalità di pagamento previste sono:

  • bonifico domiciliato presso ufficio postale;
  • accredito su conto corrente bancario;
  • accredito su conto corrente postale;
  • libretto postale;
  • carta prepagata con IBAN.

Per tutti i pagamenti, eccetto bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice IBAN.
In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN è necessario inviare il modello SR163 online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

L’INPS – con Messaggio del 16 maggio 2019, n. 1874 – ha reso noto d’aver realizzato il servizio “Premio Nascita” versione mobile, che consente la presentazione delle domande tramite dispositivo mobile/tablet.

Tale versione mobile del servizio consente di:

  • presentare le domande di “Premio Nascita” per gli eventi di gravidanza in corso e nascita avvenuta;
  • consultare le domande di “Premio Nascita” precedentemente inoltrate all’Istituto mediante i diversi canali previsti.

Accedendo alla funzione di consultazione delle domande tramite l’APPINPS Mobile”, l’utente potrà visualizzare l’elenco delle domande di “Premio Nascita” presentate mediante i diversi canali previsti (Cittadino Web/Mobile, Patronato, Contact Center) e avrà la possibilità di verificare anche lo stato della domanda.

Scopri dal sito dell’INPS tutto quello che c’è da sapere sul premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

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