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COVID-19: la nuova gestione dei tirocini extracurriculari nella Regione Lazio

La Regione Laziocon Circolare del 12 marzo 2020, prot. n. 218523 – ha fornito alcune disposizioni relative ai tirocini e alle misure regionali di politica attiva del lavoro finanziate con risorse comunitarie, regionali e nazionali, in ottemperanza a quanto disposto con il DPCM del 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Fino alla data del 3 aprile 2020 (attuale termine del periodo di emergenza sanitaria correlata a COVID-19) è disposta la sospensione di tutte le attività di tirocinio attualmente in corso, per causa di forza maggiore.

Le attività inerenti ai tirocini progettati, ma non ancora avviati, riprenderanno successivamente alla data di sospensione (anche a seconda di quanto previsto dagli specifici avvisi e bandi), salvo ulteriori ed eventuali aggiornamenti.

Tale disposizione vale per tutti i tirocini svolti in regime ordinario e per quelli cofinanziati da risorse pubbliche a valere, ad esempio, sugli avvisi regionali concernenti:

  • “FEG Almaviva”;
  • “Contratto di Ricollocazione”;
  • “Tirocini per persone con disabilità”;
  • piano di attuazione regionale “Garanzia Giovani Lazio”.

Per i tirocini extracurriculari e, in particolare, per i tirocini extracurriculari finanziati da bandi e avvisi della Regione Lazio (es. quelli attivati a valere del programma regionale Garanzia Giovani), l’imputazione del periodo di sospensione dovrà essere correttamente tracciata attraverso l’applicativo “Tirocini On Line” prima della conclusione inizialmente prevista da Progetto Formativo Individuale del tirocinio, a pena di riconoscimento del contributo pubblico.

Leggi di più sul sito della Regione Lazio

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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