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Delega identità digitale ed accesso ai servizi telematici INPS ed INAIL

L’INPScon comunicato del 30 agosto 2021 – ha reso noto che a partire dal 01 ottobre 2021, l’Istituto – per agevolare i cittadini impossibilitati ad utilizzare in autonomia i servizi online – consentirà l’accesso ai propri servizi digitali anche mediante la delega dell’identità digitale, oltre che attraverso SPID, CIE (Carta Elettronica Digitale) e CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

La facoltà è consentita in attesa del più ampio progetto previsto dall’articolo 64-ter del Codice dell’Amministrazione Digitale che introduce il sistema unificato di delega per la fruizione dei servizi online e consente a chiunque di delegare l’accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell’identità digitale, ex art. 64, comma 2-quater.

Al riguardo, l’INPS ricorda che l’atto di delega determina la concessione al delegato di tutte le proprie facoltà in tutti gli atti verso l’Istituto: si tratta dunque di un processo delicato da gestire e che non è adatto a regolamentare i rapporti tra cittadini e intermediari che godono di altri strumenti per svolgere il proprio ruolo di rappresentanza.

Clicca qui e collegati al sito INPS per leggere di più

Al contempo, l’INAILcon comunicato del 01 settembre 2021 – ha informato che al 01 ottobre 2021, l’obbligo di accesso ai servizi online con Spid, Cns e Cie è esteso a tutte le categorie di utenti dell’Istituto.

In tal senso:

  • è opportuno che tutti gli utenti si attivino per ottenere le nuove credenziali di accesso;
  • è consentito richiedere e utilizzare le credenziali dispositive Inail esclusivamente ai minori di anni 18, agli extracomunitari privi di un documento di identità riconosciuto nel sistema Spid e ai soggetti assistiti da tutori, curatori o amministratori di sostegno.

Clicca qui e collegati al sito INAIL per leggere di più

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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