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Estesa la copertura assicurativa a detenuti ed internati impegnati in lavori di pubblica utilità

A mente dell’art. 2, comma 2, Dllgs. n. 124/2018, a decorrere dal 2020 è stata:

  • incrementata la dotazione del Fondo finalizzato a reintegrare l’INAIL dell’onere per la copertura degli obblighi assicurativi per alcune tipologie di soggetti;
  • estesa la copertura assicurativa anche ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità.
  • Ora l’INAILcon Circolare del 10 gennaio 2020, n. 2 – ha reso nota l’estensione ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni a carico del Fondo, a decorrere dal 2020.

    A decorrere da gennaio 2020, risultano pertanto, coperti dal Fondo i seguenti soggetti:

  • beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali;
    detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite;
  • stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno;
  • soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità, compresi detenuti e internati.
  • Vai sul sito INAIL per leggere la Circolare

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      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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      L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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      A carico dell’azienda ospitante.

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      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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      A carico dell’azienda ospitante.

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      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

      QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

      L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

      A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

      A carico dell’azienda ospitante.