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Gli Interpelli dell’Agenzia delle Entrate su smart working e previdenza complementare

In data 11 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate – con risposte ad Interpello nn. 228 e 330 – ha fornito alcuni chiarimenti, rispettivamente:

  • al rimborso spese in capo ai dipendenti in smart working;
  • al trattamento fiscale del riscatto esercitato dagli iscritti al fondo di previdenza complementare.

 

Al riguardo:

  • con risposta ad Interpello n. 328/2021, l’AE ha precisato che, in mancanza di una precisa disposizione di legge al riguardo, non possono essere escluse dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente le somme rimborsate ai propri dipendenti in smart working sulla base di un criterio forfetario, non supportato da elementi e parametri oggettivi.  In tal senso, al fine di escludere tale rimborso spese dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente, occorrerebbe infatti adottare un criterio analitico che consenta di determinare, per ciascuna tipologia di spesa, la quota di costi risparmiati dalla Società, che sono stati invece sostenuti dal dipendente, in modo da poterli considerare riferibili a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro;
  • con risposta ad Interpello n. 330/2021, l’AE ha chiarito che il riscatto della posizione individuale di previdenza complementare, da parte di iscritti che aderiscono a un accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro stipulato, in deroga al divieto di licenziamento, ex art. 14, comma 3 decreto legge n. 104/2020, può ricondursi alle ipotesi di riscatto parziale, ex art. 14, comma 2, lett. b), Dlgs n. 252/2005.

 

 

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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