Viale Castrense, 8 - 00182 Roma (RM)
Via Pignatelli Aragona, 82 - 90141 Palermo (PA)

+39 06 70702121
+39 342 6488903

apl@solcosrl.it

Gli obblighi contributivi in caso di risoluzione a seguito di accordo collettivo e revoca del licenziamento

L’INPS – con Messaggio del 05 febbraio 2021, n. 528 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli adempimenti contributivi:

  1. conseguenti all’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale,
  2. nell’ipotesi di revoca del licenziamento.

 

Con riferimento al punto 1), viene ricordato che l’interruzione del rapporto di lavoro interviene a seguito di una risoluzione consensuale, nell’ambito di un più generale accordo collettivo aziendale (stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e che prevedi un incentivo all’esodo); l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro si produce soltanto per i lavoratori che aderiscono all’accordo. Tenuto conto che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione NaspI, il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento (in quanto i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità NaspI, a prescindere dall’effettiva fruizione della stessa).

Relativamente al punto 2), l’INPS precisa che il datore di lavoro – che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell’anno 2020, abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo – può revocare in ogni tempo il recesso, purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento: in tal caso, dovrà versare al Fondo di Tesoreria le quote di TFR maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale.
Ovviamente, a seguito della revoca, viene meno l’obbligo del datore di lavoro di versare il c.d. ticket di licenziamento (pertanto, i datori di lavoro che hanno assolto l’obbligo di versamento, in conseguenza dell’intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avranno diritto al recupero dell’importo versato avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni UniEmens/vig).

Clicca qui per leggere il testo completo del Messaggio n. 528.

Condividi:

Ti potrebbero interessare:

Le nuove regole UE sul distacco dei conducenti nel trasporto su strada

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 20223, n. 67 è stato pubblicato il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva

Approvato in CdM il disegno di legge della riforma fiscale

In data 16 marzo 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale. Di seguito, alcuni tratti distintivi della suddetta riforma. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è

Contattaci

    Sicilia

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.