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I chiarimenti del MLPS sul cd. ISEE corrente

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con comunicato del 24 ottobre 2019 – ha ricordato le novità introdotte dall’art. 28-bis, decreto legge n. 34/2019 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019), in merito al cd. ISEE corrente.

I nuclei familiari in possesso di un ISEE ordinario possono richiedere il calcolo dell’ISEE corrente qualora si verifichi, in maniera alternativa:

  • una variazione della situazione lavorativa ovvero un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare;
  • una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.
  • L’ISEE corrente, infatti, aggiorna il valore dell’indicatore ISEE prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato. Tale indicatore è calcolato sui redditi e trattamenti percepiti dal nucleo familiare negli ultimi dodici mesi. Solo nel caso di componente per il quale si è verificata un’interruzione dei trattamenti ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa è possibile, in alternativa, indicare i redditi ed i trattamenti percepiti negli ultimi due mesi, come base di calcolo del reddito annuale.
    Con riferimento alla scadenza, per gli ISEE correnti presentati a partire dal 23 ottobre 2019 il periodo di validità è esteso a sei mesi. Solo in caso di variazione della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

    Vai sul sito del MLPS per saperne di più

    Sulla medesima tematica, infine, si segnala il Messaggio INPS del 23 ottobre 2019, n. 3835.

    Vai sul sito dell’INPS per leggere il Messaggio

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      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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