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I chiarimenti dell’AE sulle novità in materia di superbonus e altri bonus edilizi

L’Agenzia delle Entrate con Circolare del 27 maggio 2022, n. 19 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle novità in materia di superbonus e altri bonus edilizi (introdotte dalla legge n. 234/2021 ed esplicitate da una serie di decreti governativi).
Al riguardo, l’AE è intervenuta su una serie di tematiche, quali:

  • la disciplina in tema di prezzari, specificandone le modalità di utilizzo e le date di applicabilità;
  • l’estensione della detraibilità delle spese per visto di conformità e asseverazione, per cui è possibile portare in detrazione le spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021, anche con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus;
  • l’esonero, per le spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021, dell’obbligo di presentazione del visto di conformità e dell’asseverazione per interventi di edilizia libera o fino a € 10.000, diversi dal superbonus, anche specificando le modalità di calcolo di tale importo;
  • l’estensione dell’opzione per la cessione/sconto in relazione agli interventi di recupero edilizio per l’acquisto o realizzazione di box e posti auto;
  • la disciplina relativa alla cessione dei crediti, effettuando un riepilogo di tutte le nuove disposizioni normative che hanno di recente interessato tale ambito. 
  • le misure sanzionatorie e le polizze di assicurazione per la responsabilità civile per i tecnici asseveratori;
  • l’indicazione dei contratti collettivi nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture.

Relativamente a tale ultimo punto, l’AE ha precisato che per ottenere il corretto godimento delle seguenti detrazioni fiscali:

  • “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”
  • “Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche”
  • “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”
  • “Interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici”
  • “Sistemazione a verde” di aree private
  • “Bonus facciate” al 60%

il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore ad € 70.000 è tenuto ad indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto e nelle relative fatture che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ex art. 51, Dlgs. n. 81/2015.

Leggi di più sul sito dell’AE

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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