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I chiarimenti dell’INL sulla convalida delle dimissioni del padre lavoratore

L’Ispettorato Nazionale del Lavorocon Nota del 25 settembre 2020, n. 749 – ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 55, comma 4, Dlgs. n. 151/2001, concernente la convalida delle dimissioni presentate dal lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino.

Al riguardo, l’INLnel richiamare la sentenza della Cassazione dell’11 luglio 2012, n. 11676 – ha affermato che le dimissioni devono essere convalidate solo laddove il datore di lavoro sia a conoscenza della circostanza che il lavoratore è divenuto padre, ma la conoscibilità dell’evento potrebbe derivare anche da pregresse comunicazioni trasmesse dal lavoratore per finalità diverse dalla fruizione del congedo di paternità (come avviene, per esempio, per la comunicazione richiesta per la fruizione degli assegni per il nucleo familiare).

Pertanto, la convalida delle dimissioni deve essere effettuata a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità: in tal senso, è opportuno che venga verbalizzata una dichiarazione del lavoratore che attesti che il datore di lavoro è a conoscenza della propria situazione familiare anche in virtù di comunicazioni o richieste di diverso tenore.

Clicca e visita il sito del Governo per leggere il Documento

E’ opportuno, infine, ricordare che per tutta la durata del periodo emergenziale (fino al prossimo 15 ottobre 2020, salvo proroghe fino al 31 dicembre 2020), è possibile utilizzare il modulo di richiesta “a distanza” del provvedimento di convalida delle dimissioni o risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro per le lavoratrici madri e i lavoratori padri di figli fino a tre anni di età.

Il modulo, utilizzabile in sostituzione del colloquio diretto della lavoratrice o del lavoratore con il funzionario dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, va compilato in ogni sua parte sottoscritto dalla lavoratrice o dal lavoratore interessato e trasmesso al competente Ufficio (individuato in base al luogo di lavoro o di residenza del lavoratore o della lavoratrice interessati) mediante posta unitamente alla copia di un valido documento di identità e della lettera di dimissioni/risoluzione consensuale debitamente datata e firmata.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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