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I chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla diffida accertativa e sulle procedure di conciliazione

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 30 maggio 2019, n. 5066 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito a possibili interferenze tra il procedimento di emanazione e convalida della diffida accertativa per crediti patrimoniali e le procedure di conciliazione svolte presso:

  • l’ITL,
  • la sede sindacale,
  • altri contesti tipici per la risoluzione arbitrale.


Al riguardo, viene ricordato che l’art. 12, Dlgs. n. 124/2004 stabilisce, espressamente, che il tentativo di conciliazione deve essere promosso dal datore di lavoro presso le sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

L’INL ha, dunque, precisato che “non è possibile dare rilievo ad accordi conciliativi intervenuti in forme diverse da quelle prescritte dall’art. 12, Dlgs. n. 124/2004 sia nel caso in cui intervengano prima della validazione della diffida accertativa sia in fase successiva.

Ne consegue che, una volta adottata e validata la diffida accertativa, eventuali motivi di doglianza da parte del datore di lavoro in ordine a conciliazioni intervenute presso altre sedi potranno essere fatte valere giudizialmente esclusivamente nella fase dell’opposizione all’esecuzione”.

Scopri di più sui chiarimenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulla diffida accertativa e sulle procedure di conciliazione.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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