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I chiarimenti INPS sul riscatto del corso di laurea ed il cd. opzione donna

L’INPS – con Circolare del 22 gennaio 2020, n. 6 – ha precisato che le lavoratrici che intendono riscattare il corso di laurea e accedere alla pensione con “Opzione Donna”, devono presentare la domanda di riscatto contestualmente alla domanda di pensione.

Com’è noto, le donne che intendono esercitare l’opzione donna, possono chiedere che l’onere di riscatto dei periodi (che, in assenza di tale opportunità sarebbe stato determinato con il sistema della riserva matematica), sia determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale.

All’atto di presentazione della domanda di pensione recante tale opzione, la lavoratrice potrà comunque richiedere che, con riferimento ad eventuali domande di riscatto già presentate ma non ancora definite con il pagamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata di onere, l’onere medesimo sia rideterminato con il criterio contributivo.

Tale richiesta dovrà comunque essere presentata entro e non oltre il termine di scadenza fissato per il pagamento dell’onere in unica soluzione o della prima rata di esso.
Qualora l’interessata rinunci alla domanda di pensione in parola, l’onere di riscatto sarà rideterminato in base alle regole generali e avendo riguardo alla collocazione temporale dei periodi stessi.

Per determinare la quota aggiuntiva di pensione corrispondente ai periodi riscattati, alla retribuzione utilizzata per il calcolo dell’onere di riscatto si applica l’aliquota di computo vigente alla data della domanda di riscatto; all’importo così determinato si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età dell’assicurato alla data della domanda di riscatto.

Scopri di più sulla Circolare n. 6 del 22 gennaio 2020

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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