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I chiarimenti INPS sullo sgravio contributivo per gli stagionali nel turismo e negli stabilimenti termali (1-2)

L’INPS – con Circolare del 10 giugno 2022, n. 67 – ha fornito le istruzioni per la concreta fruizione dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali previsto in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni a tempo determinato o le stabilizzazioni nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, alla luce dell’avvenuta autorizzazione dell’UE nell’ambito del Temporary Framework, avvenuta in data 07 giugno 2022.

I beneficiari dell’incentivo in specie sono i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, a prescindere dalla loro natura di imprenditori, che:

  • effettuano assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale;
  • convertono i contratti a termine in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il 01 gennaio e il 31 marzo 2022.

L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a scopo di somministrazione, purché l’utilizzatore che si avvale della prestazione lavorativa appartenga al settore del turismo o degli stabilimenti termali.

L’esonero riconosciuto è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di € 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata del rapporto a termine o stagionale, fino a un massimo di tre mensilità o fino a sei mensilità in caso di conversione.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile, pertanto, è pari ad € 671,66 (€ 8.060/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 21,66 (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

L’esonero contributivo può essere riconosciuto se sussistono le seguenti condizioni:

  • rispetto della regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC;
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, ex art. 31, Dlgs. n. 150/2015;
  • rispetto dei limiti de minimis nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione (importo non superiore a € 2.300.000).

Clicca e leggi la Circolare.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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