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I chiarimenti MLPS sulle prestazioni di sostegno al reddito per i lavoratori dei Call Center

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Circolare del 16 aprile 2019, n. 8 – ha fornito alcuni chiarimenti operativi in merito alle risorse stanziate dall’art. 26-sexies, decreto legge n. 4/2019 per il finanziamento di misure di sostegno al reddito (per l’anno 2019) di lavoratori appartenenti al comparto dei Call Center.

La misura di sostegno al reddito può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa è determinata da una crisi aziendale.

La crisi dell’azienda è valutata sulla base:

  • degli indicatori economico-finanziari complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento a carattere involutivo;
  • di una specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria;
  • del ridimensionamento, ovvero della stabilità dell’organico aziendale nel biennio precedente (deve altresì riscontrarsi l’assenza di nuove assunzioni).

L’azienda deve presentare un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca gli interventi correttivi intrapresi o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale interessata dall’intervento.

Il programma di risanamento deve essere finalizzato a garantire la continuazione dell’attività e la salvaguardia, seppur parziale, dell’occupazione.

L’indennità può essere concessa, altresì, quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale.
In tal caso, l’impresa deve rappresentare l’imprevedibilità dell’evento che ha causato la crisi, la rapidità con la quale l’evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione dell’azienda.

In presenza di un accordo siglato nell’anno 2019 con inizio della sospensione o riduzione di orario sempre nel 2019, è possibile concedere il trattamento della durata di dodici mesi, superando il limite temporale del 31 dicembre 2019.

Tale trattamento potrà essere erogato nel limite del finanziamento previsto dalla norma (per il 2019, ex decreto legge n. 4/2019, pari a 20 milioni di euro, a valere sul Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione).

Scopri di più sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito ai finanziamento per l’anno 2019 delle misure di sostegno al reddito, in favore dei lavoratori del settore del call-center.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.