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I primi chiarimenti del Governo sulle disposizioni del DPCM 03 dicembre 2020

Com’è noto, nella Gazzetta Ufficiale del 03 dicembre 2020, n. 301 (ed. straordinaria) è stato pubblicato il DPCM 03 dicembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”.

Le disposizioni contenute nel suddetto provvedimento hanno modificato l’operatività di famiglie ed imprese, lasciando non pochi dubbi interpretativi su molti aspetti (tra tutti, gli spostamenti tra Comuni/Regioni durante i giorni di festa).

Su questi ed altri argomenti sono intervenute la FAQ del Governo.
In tal senso, si segnalano i seguenti chiarimenti:

  • Se due coniugi/partner vivono in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi) uno dei due può raggiungere l’altro anche dopo il 21 dicembre, per trascorrere insieme le feste di Natale?
    Si, sempre che il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione.
  • In quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021?
    Premesso che dalle 22 alle 5 (e fino alle 7, il 1° gennaio 2021) è vietato ogni spostamento, se non per motivi di lavoro, salute o necessità, le regole da seguire per recarsi nelle seconde case sono le seguenti:
  1. in area gialla e arancione, se la seconda casa si trova nello stesso comune, ci si potrà sempre andare (negli orari già precisati);
  2. esclusivamente in area gialla, se la seconda casa è nella stessa regione, ma in un diverso comune, ci si potrà andare per tutto il periodo 21/12-6/1, ad eccezione dei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021.

 

Clicca e leggi le FAQ sulle misure adottate dal Governo.

Analogamente, il Ministero dell’Interno – con Circolare del 05 dicembre 2020, prot. n. 15350/117/2/1 – ha fornito i primi chiarimenti operativi in merito al decreto legge 02 dicembre 2020, n. 158 ed al successivo DPCM 03 dicembre 2020.

Al riguardo, viene precisato che:

  • nelle giornate prefestive e festive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno, oltre che dei mercati e dei centri commerciali, anche delle gallerie commerciali, dei parchi commerciali, delle aggregazioni di esercizi commerciali e delle altre strutture ad essi assimilabili;
  • l’ambito delle attività che restano consentite durante le suddette chiusure festive e prefestive è ampliato, rientrandovi anche i punti vendita di prodotti agricoli e florovivaistici;
  • nel periodo dal 4 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è consentita fino alle ore 21.00, allo scopo di venire incontro alle esigenze di mobilità legate allo shopping natalizio, diluendo in un maggior numero di ore l’accesso ai negozi.

Clicca e leggi il testo completo della Circolare del 05 dicembre 2020.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.