Viale Castrense, 8 - 00182 Roma (RM)
Via Pignatelli Aragona, 82 - 90141 Palermo (PA)

+39 06 70702121
+39 342 6488903

apl@solcosrl.it

I primi chiarimenti INL dopo l’entrata in vigore della legge n. 77-2020

Com’è noto, nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, n. 180 è stata pubblicata la legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Collegati al sito della Gazzetta Ufficiale per saperne di più

Il provvedimento – entrato in vigore il 19 luglio 2020 – ha:

  • introdotto alcuni nuovi istituti lavoristici;
  • modificato alcune disposizioni precedentemente istituite con altri provvedimenti.

Al riguardo, l’Ispettorato Nazionale del Lavorocon Nota del 21 luglio 2020, n. 468 – ha fornito le prime indicazioni su alcune delle modifiche introdotte dalla legge n. 77/2020 (di conversione del decreto legge n. 34/2020), riguardanti i seguenti argomenti:

  • abrogazione del DL n. 52/2020;
  • contratto di rete con causale di solidarietà;
  • estensione ai care leavers della quota di riserva, ex art. 18, legge n. 68/1999;
  • modifiche in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
  • interpretazione autentica in tema di somministrazione irregolare;
  • sart. 103, comma 2, decreto legge n. 18/2020ospensione termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi;
  • proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato;
  • differimento termine di presentazione istanza di emersione;
  • trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo;
  • modifica all’art. 83 del DL 18/2020 e disposizioni in materia di processo civile e penale.

Nello specifico, con riferimento alla tematica inerente la “sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”, viene ricordato che in sede di conversione, è stato soppresso il comma dell’art. 81, decreto legge n. 34/2020 che aveva introdotto una eccezione per il DURC alla regola generale dell’dell’art. 103, comma 2, decreto legge n. 18/2020, ai sensi del quale “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Pertanto, anche i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza nel predetto periodo – rientrando nella disciplina generale dettata dal citato art. 103 – conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (la cui scadenza è fissata al 31 luglio 2020 ma, con molta probabilità, verrà estesa al 31 ottobre 2020).

Condividi:

Ti potrebbero interessare:

Al via le domande per il cd. bonus trasporti

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – con comunicato del 27 marzo 2023 – ha reso noto di aver siglato, insieme al Min. Lavoro ed al Min. Infrastrutture, il decreto che dà il via libera al cd. bonus trasporti, con l’obiettivo di sostenere contro il

Contattaci

    Sicilia

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.