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Il nuovo riscatto agevolato del corso di laurea

Com’è noto, nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2019, n. 23 è stato pubblicato il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.
Tale provvedimento ha previsto, tra le altre cose, delle novità rilevanti in ambito previdenziale.
Andando nel dettaglio, per il triennio 2019-2021 è stato introdotto, in via sperimentale, un nuovo istituto di riscatto riferito ai periodi non coperti da contribuzione. È stata, inoltre, definita una diversa modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studi universitari, da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del 45° anno di età.
Tale nuova possibilità è riconosciuta agli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia, ai superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione Separata.
Il provvedimento, inoltre, contiene disposizioni in ordine alla facoltà per i fondi di solidarietà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà stessi.
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-01-28&atto.codiceRedazionale=19G00008&elenco30giorni=false

Sull’argomento è, poi, intervenuto l’INPS, che – con Circolare del 05 marzo 2019, n. 36 – ha fornito le istruzioni per l’applicazione del beneficio, descrivendo:
• i soggetti interessati
• la durata del periodo riscattato
• i requisiti che permettono di conseguire l’anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione
• le modalità di versamento e presentazione della domanda di riscatto, i cui termini scadono il 31 dicembre 2021.
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2036%20del%2005-03-2019.htm

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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