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Il nuovo tetto retributivo per il calcolo dello sgravio contributivo per l’anno 2013

L’INPScon Messaggio del 08 ottobre 2019, n. 3634 – ha comunicato d’aver ricalcolato il tetto retributivo relativo allo sgravio contributivo dei premi corrisposti nel 2013, previsti dai contratti collettivi di II° livello.

Com’è noto, il Decreto Interministeriale MLPS/MEF del 14 febbraio 2014 aveva disciplinato l’incentivo riferito ai premi corrisposti nel 2013, individuando, tra l’altro, nel 2,25% della retribuzione dei lavoratori interessati il tetto entro il quale è stato possibile richiedere il beneficio.
Il medesimo provvedimento prevedeva, inoltre, che in relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate, il tetto potesse essere rideterminato in sede di Conferenza dei Servizi tra le amministrazioni interessate.

Ora l’INPS, con il Messaggio n. 3634/2019, ha precisato che le somme residue riferite al 2013 saranno utilizzate rideterminando il tetto della retribuzione dei lavoratori interessati fino alla percentuale del 2,47%. Pertanto, i datori di lavoro potranno recuperare un ulteriore sgravio contributivo (pari allo 0,22% della retribuzione dei lavoratori interessati), da conguagliare entro il giorno 16 gennaio 2020.

Le percentuali aggiuntive potranno essere fruite nella loro interezza esclusivamente in presenza di premi il cui ammontare complessivo si sia collocato nei limiti del tetto rideterminato (2,47%) ovvero lo abbia superato. Conseguentemente, laddove l’erogazione oggetto di sgravio sia stata di importo inferiore rispetto a detta percentuale, i datori di lavoro dovranno limitarsi al recupero della sola quota effettivamente spettante.

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%203634%20del%2008-10-2019.htm

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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