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In Gazzetta Ufficiale i chiarimenti sull’autocertificazione del patrimonio immobiliare per cittadini stranieri richiedenti RdC e PdC

Nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2019, n. 285 è stato pubblicato il Decreto MLPS 21 ottobre 2019, recante “Individuazione dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la certificazione sulle dichiarazioni ISEE ai fini del Reddito di cittadinanza”.

Il provvedimento – emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – prevede che, ai fini dell’accoglimento della richiesta del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, i cittadini degli Stati o territori riportati nell’elenco allegato al decreto, sono tenuti a produrre l’apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalla autorità consolare italiana, limitatamente all’attestazione del valore del patrimonio.

L’elenco è aggiornato sulla base delle informazioni che dovessero eventualmente rendersi disponibili, anche mediante la rete diplomatica, sulla possibilità di acquisire presso gli Stati o territori esteri la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE.

Di seguito i Paesi interessati al provvedimento in commento:

  • Regno del Bhutan
  • Repubblica di Corea
  • Repubblica di Figi
  • Giappone
  • Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese
  • Islanda
  • Repubblica del Kosovo
  • Repubblica del Kirghizistan
  • Stato del Kuwait
  • Malaysia
  • Nuova Zelanda
  • Qatar
  • Repubblica del Ruanda
  • Repubblica di San Marino
  • Santa Lucia
  • Repubblica di Singapore
  • Confederazione svizzera
  • Taiwan
  • Regno di Tonga.
  • Vai sul sito dell Gazzetta Ufficiale per leggere il Decreto

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      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

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      QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

      L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

      A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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