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In GU criteri e modalità di erogazione dei contributi per la ristorazione collettiva

Nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2022, n. 44 è stato pubblicato il decreto MiSE del 23 dicembre 2021, recante “Criteri e modalità per l’erogazione dei contributi alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva”.

Al riguardo, il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico indica i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva fornendo, a tal fine, le necessarie disposizioni relative alla definizione dei soggetti beneficiari dell’intervento, alla tipologia e all’ammontare dell’aiuto concedibile e alle relative modalità di erogazione, assicurando il rispetto del limite di spesa e tenendo conto del costo del lavoro sostenuto dalle imprese interessate.

Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti sono pari ad € 100.000.000,00 per l’anno 2021.

Possono beneficiare degli aiuti le imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva che, nell’anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 15% rispetto al fatturato del 2019.

Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2019, la riduzione del fatturato, nella medesima misura del 15% è rapportata al periodo di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020.

Per imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva, ai fini del presente decreto, si intendono le imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita, quale, a titolo esemplificativo, ristorazione per scuole, uffici, università, caserme, strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive, la cui attività, come comunicata con il modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate è individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007:

  • 56.29.10 «Mense»;
  • 56.29.20 «Catering continuativo su base contrattuale».

Le imprese, alla data di presentazione dell’istanza, devono:

a) risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;

b) avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale;

c) presentare un ammontare dei ricavi nell’anno 2019 generato per almeno il 50% dai corrispettivi per i contratti di ristorazione;

d) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

e) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019.

Per ottenere il contributo, le imprese interessate dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesta. Ogni impresa interessata potrà presentare una sola istanza di accesso al contributo.

AL riguardo, viene precisato che con un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, verranno definite:

  • le modalità di effettuazione dell’istanza,
  • il suo contenuto informativo,
  • i termini di presentazione dello stesso
  • ogni altro elemento necessario all’attuazione dell’intervento.

Leggi l’Atto sulla Gazzetta Ufficiale

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.