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INL: i chiarimenti su lavoro irregolare dei percettori RdC e maxi sanzione da comminare

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota dell’11 settembre 2019, n. 7964 – ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della maggiorazione applicabile alla maxi sanzione per lavoro irregolare nell’ipotesi di impiego di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza.

In caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, la maxi sanzione è aumentata del 20% se sono impiegati:

  • lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure con permesso di soggiorno revocato o annullato;
  • minori in età non lavorativa;
  • lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza.

In questi casi, la maxi sanzione è pari ad un importo che va:

  • da € 2.160 ad € 12.960 per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore fino a 30 giorni di lavoro effettivo;
  • da € 4.320 ad € 25.920 per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore da 31 e fino a 60 giorni di lavoro effettivo;
  • da € 8.640 ad € 51.840 per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni.

La maggiorazione si applica non solo nell’ipotesi in cui il lavoratorein nero” sia l’effettivo richiedente del reddito, ma anche qualora lo stesso appartenga comunque al nucleo familiare beneficiario.

Pertanto, chiarisce l’INL, l’ipotesi di reato è configurabile:

  • a carico del richiedente nel caso in cui lo stesso soggetto, o un altro componente del nucleo familiare, abbia fornito informazioni non vere all’atto della presentazione della domanda e non abbia integrato, entro 30 giorni dalla stessa, le informazioni rese tramite il modello RdcCom ridotto (ciò in caso di attività lavorativa “in nero” svolta prima della presentazione della domanda di RdC da parte di uno dei componenti del nucleo e in ragione della quale sia stato percepito reddito non comunicato all’INPS attraverso il modello RDC – Com ridotto);
  • a carico del lavoratore, anche se diverso dal richiedente, se l’attività lavorativain nero” è iniziata dopo la presentazione della domanda di reddito e la stessa non sia stata integrata con le informazioni relative ai compensi percepiti con il modello RDC Com esteso.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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