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INPS: le diverse modalità di versamento dei contributi sospesi per le aziende colpite dal sisma del 2016/2017

Com’è noto, la legge 14 giugno 2019, n. 55, ha stabilito che, con riferimento ai comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e del 2017, gli adempimenti e i versamenti dei contributi sospesi vengano effettuati in unica soluzione entro il 15 ottobre 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi.
In alternativa, tali importi possono essere rateizzati, fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, versando l’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019.

L’INPScon Messaggio del 6 settembre 2019, n. 3247 – ha fornito le prime istruzioni operative, riferite alle diverse gestioni previdenziali, per il versamento in unica soluzione dei suddetti contributi sospesi.

Leggi il documento sul sito dell’INPS

Ora l’INPScon Messaggio del 9 ottobre 2019, n. 3646 – ha fornito le indicazioni per il versamento mediante rateizzazione dei contributi sospesi e per la presentazione della relativa domanda, che deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente dal titolare, dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati.

L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50.00.
Il versamento delle rate successive a quelle il cui versamento deve essere effettuato entro il 15 ottobre 2019 dovrà essere eseguito entro il giorno 16 di ogni mese. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dal piano rateale e l’importo residuo, al quale saranno applicati gli interessi legali, sarà formato in Avviso di Addebito e contestualmente consegnato agli Agenti della Riscossione per le successive attività di recupero.

Leggi il documento sul sito dell’INPS

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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