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INPS: operativo l’esonero contributivo totale per le assunzioni effettuate dal 15 agosto al 31 dicembre 2020 (1/2)

L’INPS – con Circolare del 24 novembre 2020, n.133 – ha fornito le indicazioni ai datori di lavoro che possono accedere al beneficio, ex artt. 6 e 7, decreto legge n. 104/2020.
L’incentivo riguarda due tipologie diverse di datori di lavoro, declinate rispettivamente negli articoli 6 e 7 del decreto cd. “Agosto”.

Con riferimento all’art. 6, viene chiarito che lo sgravio contributivo riguarda tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo e tutti i lavoratori, tranne coloro che hanno avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l’assunzione, con il medesimo datore di lavoro.

L’importo dell’incentivo – fruibile in 6 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore – è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di € 8.060 annui, riparametrato ed applicato su base mensile.
La soglia massima di esonero contributivo riferita al periodo di paga mensile è pari ad € 671,66 (€ 8.060,00/12).

L’esonero in commento:

  • è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15 agosto 2020;
  • NON è riconosciuto ai lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa;
  • è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

 

L’incentivo non viene riconosciuto in caso di assunzione:

  • con contratto di apprendistato (di qualsiasi livello);
  • con contratto di lavoro domestico.

 

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato, ex art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, al possesso del DURC, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, ossia:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • applicazione i principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, ex art. 31, Dlgs. 150/2015.

 

Laddove l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, accedere alle correlate agevolazioni in trattazione.

Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione.
Il modulo è accessibile, previa autenticazione, dal sito internet dell’Istituto seguendo il percorso “Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo”).

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, effettuati i controlli sull’esistenza del rapporto di lavoro nonché sulla disponibilità delle risorse, calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e autorizza la fruizione dell’esonero per il periodo spettante.
In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Leggi la Circolare n°133 del 24/11/2020

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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