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Le istruzioni operative INPS per la fruizione dell’esonero contributivo giovani agricoltori

L’INPScon Circolare del 9 giugno 2020 – ha fornito le istruzioni operative che devono essere seguite dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, che hanno iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 e che non hanno compiuto quaranta anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola, per fruire dell’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2020.

Andando nel dettaglio, lo sgravio contributivo in commento – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – consiste nell’esonero nella misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del contributo addizionale, cui è tenuto l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo.

Sono esclusi dall’agevolazione:

  • il contributo di maternità, dovuto per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi;
  • il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Pertanto, nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (es. riduzione ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti o riduzione del premio INAIL) sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole al contribuente.

Ai fini dell’ammissione al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali devono aver presentato tempestivamente la comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura utilizzando il relativo servizio online “ComUnica”.

L’istanza di ammissione all’incentivo deve essere presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività. Le istanze di ammissione al beneficio presentate oltre 210 giorni dall’inizio dell’attività saranno respinte (per le attività iniziate in data 1 gennaio 2020, il termine scade il 29 luglio 2020).

Clicca qui e visita il sito INPS per saperne di più

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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