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Le linee guida della Regione Lazio sulla nuova cassa integrazione in deroga

In data 1 giugno 2020 sono state siglate – tra la Regione Lazio e le Parti Sociali sottoscrittrici e firmatarie dell’accordo sulla CIGD dello scorso 24 marzo 2020 – le nuove linee guida, stante quanto introdotto dagli art. 70 e ss., decreto legge n. 34/2020.

Com’è noto, il decreto legge n. 34/2020 (definito “decreto rilancio”):

  • ha esteso la durata della CIGD, che può essere richiesta per 9 settimane dal 23 febbraio al 31 agosto incrementate per 5 settimane nel medesimo periodo per i datori ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane;
  • ha riconosciuto la possibilità di successive 4 settimane di CIGD per i periodi dal 01 settembre al 31 ottobre 2020 ad eccezione del settore turismo, fiere, congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche che possono richiedere il periodo delle 4 settimane anche per periodi precedenti al 01 settembre 2020 se interamente fruito il periodo già autorizzato;
  • ha confermato la mancata richiesta dell’accordo sindacale per i datori di lavoro con meno di cinque dipendenti (cancellando, al contempo, il riferimento ai datori di lavoro che abbiano chiuso l’attività in ottemperanza dei provvedimenti di urgenza emanati per far fronte al COVID-19);
  • ha disposto, per il datore di lavoro, l’obbligo di invio all’INPS di tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
  • ha stabilito, per le aziende plurilocalizzate, che il trattamento di CIGD possa essere richiesto con pagamento a conguaglio;
  • ha ricompreso, tra i soggetti fruitori di CIGD, anche i lavoratori in forza al 25 marzo 2020 presso le aziende richiedenti;
  • ha introdotto un limite di spesa per la CIGD pari a 4.936,1 milioni di euro.

Quanto alla modalità operativa da attivare in Regione Lazio, viene precisato che:

  • alla Regione Lazio può essere fatta richiesta di CIGD, con le medesime modalità già indicate nell’Accordo del 24 marzo, solo relativamente alle prime 9 settimane dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 anche per il personale in forza al 25 marzo 2020;
  • entro il giorno 8 giugno le aziende, autorizzate al trattamento di CIGD e che non vi abbiano ancora provveduto, sono tenute alla comunicazione all’INPS dei dati necessari per il pagamento dei lavoratori, con riferimento ai periodi 23 febbraio – 30 aprile;
  • le richieste di cassa integrazione successive alle prime 9 settimane devono essere inviate all’INPS, con le modalità attuative disciplinate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di prossima emanazione;
  • con le stesse modalità sono riconosciuti i periodi già autorizzati dalla Regione e non fruiti dal datore di lavoro. Pertanto, devono essere inviate all’INPS le richieste di Cassa Integrazione in deroga da parte di quelle aziende che abbiano chiesto e ottenuto dalla Regione un provvedimento di cassa in deroga pari a 9 settimane ancorché abbiano effettivamente fruito di un numero di settimane inferiori a 9.

Leggi il Documento completo sul sito della Regione Lazio

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

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