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Le Linee Guida di programmazione e attuazione dei percorsi IeFP e IFTS in modalità duale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Decreto del 2 agosto 2022, n. 139 – ha adottato le “Linee Guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale”.
Le Linee Guida definiscono il quadro nel quale programmare e realizzare le attività previste dal PNRR per la Missione 5 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Sistema duale”, delineandone le caratteristiche generali, identificando i destinatari e gli erogatori delle misure, nonché la programmazione degli interventi e i criteri di determinazione delle opzioni di costo semplificate.

I Precorsi “erogabili”, nell’ambito dell’Investimento 1.4 del PNRR “Sistema duale”, riguardano:

  • Percorsi duali aggiuntivi rispetto all’offerta di IeFP duale finanziata con risorse ordinarie;
  • Percorsi di conversione in duale dell’offerta di IeFP ordinamentale finanziata con risorse ordinarie;
  • Percorsi extra diritto-dovere, organizzati in modalità duale (apprendistato o alternanza rafforzata) finalizzati all’acquisizione di una qualificazione di IeFP o di IFTS o di una certificazione di singole unità di competenza delle suddette qualificazioni;
  • Percorsi duali in sussidiarietà attuati negli Istituti Professionali ai sensi del Dlgs. n. 61/2017.

I soggetti destinatari sono:

  • giovani soggetti al diritto-dovere all’istruzione e formazione, compresi coloro che, in continuità di studio, frequentano percorsi anche oltre al compimento del 18esimo anno di età;
  • giovani che hanno assolto o sono prosciolti dal diritto-dovere e si iscrivono al IV anno dei percorsi di IeFP o proseguono gli studi per acquisire il diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado o il certificato di specializzazione tecnica superiore, ai sensi dell’art. 43 del Dlgs. n. 81/2015;
  • giovani da 17 a 25 anni che hanno assolto o sono stati prosciolti dal diritto-dovere all’istruzione, privi di titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado e che, anche a seguito di eventuali interventi di riconoscimento di crediti formativi in ingresso, si iscrivono ai percorsi duali, anche con contratto di apprendistato di I livello, volti al conseguimento di una qualificazione di IeFP o di IFTS e con esclusione del contratto di apprendistato di I livello, di una certificazione di singole unità di competenza delle suddette qualificazioni, in coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale Nuove Competenze;
  • over 17 anni che hanno assolto o sono stati prosciolti dal diritto-dovere all’istruzione, privi di titolo di studio di istruzione secondaria di primo o di secondo grado che, anche a seguito di interventi di riconoscimento di crediti formativi in ingresso, si iscrivono ai percorsi duali volti al conseguimento di una qualificazione di IeFP o di IFTS o di una certificazione di singole unità di competenza delle suddette qualificazioni.

I soggetti Erogatori sono:

  • i soggetti accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di IeFP, dei percorsi di IFTS e dei percorsi di formazione superiore;
  • le istituzioni formative o le scuole professionali provinciali delle Province Autonome di Trento e Bolzano che erogano percorsi di IeFP;
  • le Fondazioni ITS, se erogatori di percorsi IFTS;
  • gli istituti scolastici e i CPIA che erogano percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà.

L’erogazione della formazione in contesto lavorativo può avvenire tramite le seguenti modalità didattiche:

  • alternanza simulata, percorsi di apprendimento e/o orientamento in assetto esperienziale simulato presso l’istituzione formativa o nell’ambito di visite in contesti produttivi aziendali, di regola, rivolti ad allievi di età inferiore ai 15 anni, definiti a partire dalle prassi consolidate con la sperimentazione duale;
  • alternanza rafforzata, percorsi di apprendimento in assetto esperienziale in impresa, definiti a partire dalle prassi consolidate con la sperimentazione duale nella prospettiva di una progressiva modellizzazione dei percorsi;
  •  apprendistato duale, percorsi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore ed il certificato di specializzazione tecnica superiore, ex art. 43, Dlgs. n. 81/2015.

Ai fini dell’ampliamento dell’offerta formativa e per il raggiungimento del Target finale PNRR, le Linee Guida consentono di individuare ulteriori misure di carattere sperimentale: “Imprenditorialità e transizione digitale”; “Mobilità transnazionale finalizzata all’apprendimento nel contesto di lavoro” e Misure “extra Target”.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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