Viale Castrense, 8 - 00182 Roma (RM)
Via Pignatelli Aragona, 82 - 90141 Palermo (PA)

+39 06 70702121
+39 342 6488903

apl@solcosrl.it

Le modalità di presentazione delle istanze per accedere alle risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2021, n. 259 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 30 settembre 2021, recante “Attuazione del decreto 11 agosto 2021 recante i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”.

Andando nel dettaglio della modalità di presentazione della domanda, l’impresa di pesca marittima armatrice dell’imbarcazione da pesca alla data del 3 giugno 2021, in forma singola o associata, presenta al Ministero delle politiche alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, entro e non oltre il 18 ottobre 2021, apposita istanza esclusivamente accedendo alla piattaforma on-line al link: www.sian.it/sipaPubbl/aiutiCC1863_index.xhtml?prov_port=S

All’istanza compilata on-line dovrà obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione:

  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 (esente da bollo), redatta sulla base dell’allegato 1 al decreto in esame, attestante:

  1. di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà;

  2. di non aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato;

  3. di disporre dell’imbarcazione per la quale si richiede il contributo, risultante dall’armamento alla data del 3 giugno 2021;

  4. che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 270.000,00 euro per impresa;

  5. che l’attività prevalente risulta essere la pesca marittima;

  6. di consentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza;

  7. che il codice IBAN sul quale si richiede l’accredito del contributo è intestato al beneficiario;
  • documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza.

La concessione dei contributi è condizionata all’armamento dell’imbarcazione da pesca per la quale si richiede il contributo alla data del 3 giugno 2021 e alla prevalenza, in termini di reddito, dell’attività di pesca marittima.

Invece, con riferimento alla modalità di presentazione della domanda dell’impresa di acquacoltura che, in data antecedente al 1° gennaio 2021 ed alla data di presentazione della domanda, è iscritta presso il registro imprese, si segnala che tale domanda deve essere presentata entro e non oltre il 18 novembre 2021, a pena di irricevibilità e inammissibilità, esclusivamente accedendo alla piattaforma on-line al link:
 www.sian.it/sipaPubbl/aiutiCC1863_index.xhtml?prov_port=S 
sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

All’istanza compilata on-line dovrà obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione:

  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 (esente da bollo) redatta sulla base dell’allegato 2 del presente decreto nel caso di impianto e dell’allegato 3 del presente decreto nel caso di unità di V categoria attestante:
  1. di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà;
  2. di non aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato;

  3. di essere iscritta come impresa attiva nel Registro imprese in data antecedente al 1° gennaio 2021 e di risultare in attività alla data della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al presente decreto;

  4. che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 270.000,00 euro per impresa;

  5. che l’attività prevalente risulta essere l’acquacoltura;
  6. di consentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza;

  7. che il codice IBAN sul quale si richiede l’accredito del contributo è intestato al beneficiario;
  • documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza.

La concessione dei contributi è condizionata al disporre, alla data del 1° gennaio 2021 e alla data di presentazione dell’istanza, di almeno un’unità produttiva stabilmente operativa sul territorio nazionale, allo svolgimento dell’attività di allevamento degli animali di acquacoltura e alla prevalenza, in termini di reddito, dell’attività di acquacoltura.


In considerazione delle disposizioni emanate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di garantire la rapida erogazione dell’aiuto, l’amministrazione procederà all’istruttoria delle istanze sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio previste nel presente decreto.
 Successivamente procederà, effettuando un controllo a campione, a verificare tali dichiarazioni al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

L’attivazione dell’avvio del controllo verrà comunicata all’impresa interessata ex art. 7, legge n. 241/1990.

Leggi il decreto 30 settembre 2021.

Condividi:

Ti potrebbero interessare:

Le nuove regole UE sul distacco dei conducenti nel trasporto su strada

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 20223, n. 67 è stato pubblicato il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva

Approvato in CdM il disegno di legge della riforma fiscale

In data 16 marzo 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge di delega al Governo per la riforma fiscale. Di seguito, alcuni tratti distintivi della suddetta riforma. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo è

Contattaci

    Sicilia

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.