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Le novità del 2021 sull’apprendistato di I livello

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319 è stata pubblicata la legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

La legge n. 176/2020 – che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge cd. Ristori – ha, al contempo, abrogato:

  • il decreto legge n. 149/2020 (cd. Ristori bis)
  • il decreto legge n. 154/2020 (cd. Ristori ter)
  • il decreto legge n. 157/2020 (cd. Ristori quater)

 

lasciando validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge.

Il provvedimento in specie proroga anche per il 2021 il contenuto dell’art. 1, comma 8, legge 27 dicembre 2019, n. 160: pertanto, i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti non superiore a 9, potranno fruire dello sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di I livello stipulati nel 2021.

Al riguardo è opportuno ricordare che il contratto di apprendistato di I livello, ex art. 43, Dlgs. n. 81/2015 si rivolge ai giovani che si trovano ancora all’interno del “circuito” scolastico favorendo, tramite un piano formativo realizzato in parte in azienda in parte a scuola, l’opportunità di conseguire uno dei titoli di studio della formazione secondaria, maturando contemporaneamente un’esperienza lavorativa in azienda.

Tale contratto di apprendistato – che può essere stipulato in tutti i settori di attività a condizione che gli apprendisti abbiano tra i 15 e i 25 anni – prevede il conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria:

  • qualifica e diploma professionale;
  • diploma di istruzione secondaria superiore;
  • certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).

 

La durata del contratto varia in base alla qualifica o al diploma da conseguire ma in ogni caso non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a 3 anni (4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale).

La retribuzione spettante all’apprendista, poi, viene così calcolata:

  • per le ore di lavoro spetta la retribuzione calcolata in base all’inquadramento contrattuale individuato;
  • per le ore di formazione a carico del datore di lavoro (cd. formazione interna), è riconosciuta una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta (per le ore di lavoro);
  • per le ore di formazione presso l’istituzione formativa (cd. formazione esterna): il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo.

 

Clicca qui e leggi il testo coordinato del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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