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Le novità del Decreto legge n. 18/2020 sulle prestazioni di sostegno al reddito

Nella Gazzetta Ufficiale (ed. straordinaria) del 17 marzo 2020, n. 70 è stato pubblicato il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Nel dettaglio, il decreto “Cura Italia” proroga alcune prestazioni di sostegno al reddito nel modo seguente:

  • NASpI – per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa che si sono verificati o che si verificheranno dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono ampliati da 68 a 128 giorni i termini di decadenza (quindi, la domanda di NASpI, per gli eventi verificatisi nell’anno 2020 deve essere presentata all’INPS, a pena di decadenza, entro il termine di centoventotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro);
  • DIS-COLL – il termine di 68 giorni stabilito, a pena di decadenza, per la presentazione da parte dei collaboratori iscritti alla Gestione separata della domanda di disoccupazione, aumenta a 128;
  • Disoccupazione agricolapiù tempo è consentito nel 2020 anche per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola, per le quali termine del 31 marzo è prorogato, solo per le domande di competenza dell’anno 2019, al 1° giugno 2020 (il differimento del termine riguarda le domande relative agli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato nonché i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni equiparati, ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale);
  • Autoimprenditorialità – sono ampliati di 30 giorni anche i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità nonché i termini per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.

Dal 17 marzo 2020 sono inoltre sospese le misure di condizionalità ed i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DIS-COLL.

Clicca e leggi l’Atto completo sul sito della Gazzetta Ufficiale

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

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