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Le novità del Ministero dello Sviluppo Economico sul voucher digitalizzazione

Il Ministero dello Sviluppo Economicocon Decreto Direttoriale del 04 agosto 2020 – alla luce dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha modificato alcune disposizioni inerenti all’attuazione dell’intervento per la concessione di un contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale.

Nel dettaglio, tali disposizioni riguardano:

  • la durata massima dei contratti di consulenza specialistica che è incrementata dei giorni intercorrenti tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020;
  • la sottoscrizione e firma digitale del contratto di consulenza specialistica. Il contratto deve essere sottoscritto entro la data della prima richiesta di erogazione e deve essere inviato dall’impresa beneficiaria al Ministero contestualmente alla medesima richiesta;
  • le variazioni del contratto. Il decreto prevede che le imprese possano presentare in qualsiasi momento richiesta di variazione del contratto, tramite PEC all’indirizzo managerinnovazione@pec.mise.gov.it, allegando il nuovo contratto o una integrazione del contratto esistente;
  • il termine ultimo per la richiesta di erogazione a saldo dell’agevolazione che è fissato al 20 dicembre 2021. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute al Ministero oltre tale termine;
  • gli adempimenti in materia di prevenzione del riciclaggio. Il soggetto beneficiario trasmette, unitamente alla domanda di erogazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al “Completamento delle informazioni rese in ottemperanza alle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio”, predisposta sulla base dello schema allegato al decreto.

Clicca e collegati al sito del Ministero dello Sviluppo Economico per saperne di più

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.