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Le novità sulla comunicazione di lavoro intermittente riguardante i lavoratori dello spettacolo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Lettera circolare del 12 febbraio 2020, prot. n. 1311 – hanno fornito alcuni chiarimenti in merito alle comunicazioni relative all’utilizzo di prestazioni lavorative rese in modalità intermittente da parte di lavoratori dello spettacolo.

Com’è noto, a decorrere dal 01 gennaio 2018, le imprese che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo ovvero di collaborazione rese da soggetti appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell’art. 3, Dlgs. n. C.P.S. n. 708/1947, sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione.

L’obbligo di richiedere tale certificato grava sempre in capo al committente che effettivamente stipula il rapporto di lavoro con gli artisti e tecnici (qualora il committente non coincida con l’impresa/ente presso cui i lavoratori agiscono, permane comunque l’onere di richiedere copia del certificato e custodirlo).

In caso contrario è prevista la sanzione amministrativa di € 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore, proprio al soggetto che “ospita” il lavoratore dello spettacolo sia nel caso in cui detto soggetto coincida con il committente sia nel caso sia estraneo al rapporto di lavoro.

Per le imprese, ex art. 6, Dlgs. C.P.S. n. 708/1947 è cessato l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità quando le medesime impiegano soggetti con i quali intrattengono rapporti di lavoro subordinato.

Ora, INL e MLPS (con la Lettera circolare in commento) chiariscono che l’obbligo del datore di lavoro di effettuare la comunicazione preventiva di lavoro intermittente prima dell’inizio della prestazione non può più essere assolto, nel settore dello spettacolo, mediante la richiesta del certificato di agibilità.

Tale comunicazione, pertanto, andrà effettuata secondo le modalità di trasmissione previste per la generalità dei datori di lavoro attraverso il modello UNI-Intermittente.

Vai sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per leggere la Circolare

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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