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Le prime indicazioni INPS sul contratto di rioccupazione (2-2)

L’INPS – con Circolare del 2 agosto 2021, n. 115 – ha fornito le prime indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione dell’esonero contributivo, ex decreto legge n. 73/2021, convertito in legge n.  106/2021 per i contratti di rioccupazione.

Possono accedere al beneficio insito nel contratto di rioccupazione (esonero per un periodo massimo di sei mesi, pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile), i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che abbiano effettuato nuove assunzioni, nel periodo compreso tra il 01 luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.

La misura in commento non si applica nei confronti:

  • della Pubblica Amministrazione, ex art. 1, comma 2, Dlgs. n. 165/2001;
  • delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e s.m.i..

 

Il diritto alla legittima fruizione della misura è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione, effettuata mediante contratto di rioccupazione, delle seguenti condizioni:

  • il lavoratore, alla data della nuova assunzione, deve trovarsi in stato di disoccupazione, ex art. art. 19, Dlgs n. 150/2015;
  • i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, nella medesima unità produttiva.

 

Inoltre, è prevista la decadenza dal beneficio dell’esonero e la restituzione di quanto fruito per i datori di lavoro che procedono:

  • al licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del periodo di inserimento, ex art. 41, comma 3, decreto legge n. 73/2021;
  • al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero in trattazione, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata.

 

La revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati: se il lavoratore, per il quale è stata già parzialmente fruita l’agevolazione, viene nuovamente assunto dal medesimo o da altro datore di lavoro con contratto di rioccupazione, per il nuovo rapporto si può fruire della medesima misura di esonero per i mesi residui spettanti.

L’INPS – con apposito Messaggio – renderà note le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo:

  • al procedimento di richiesta di ammissione all’esonero (comunicato ad inizio di settembre 2021)
  • alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

 

Leggi la circolare n° 115 del 02-08-2021 per saperne di più.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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