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Legittimità dei contratti a termine nelle aziende che fruiscono di ammortizzatori COVID-19

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 28 maggio 2021, prot. n. 855 (non ancora pubblicata sul sito istituzionale) – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga di contratti a termine relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale.

Com’è noto, l’INL – con Nota del 12 maggio 2021, n. 762 – ha ricordato che da marzo 2020 (decreto legge n. 18/2020) il legislatore ha consentito al datore di lavoro che aveva fatto ricorso agli strumenti di integrazione salariale emergenziali la possibilità di rinnovare o prorogare contratti a termine, anche a scopo di somministrazione di lavoro, in deroga, al generale divieto ex art. 20, comma 1, lett. c), Dlgs. n. 81/2015 che preclude la stipula di contratti a tempo determinato in “unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato. In tutti questi casi, dunque, non si prevede la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.

Ora, con la Nota n. 855/2021 (ad integrazione di quella del 12 maggio 2021, n. 762), l’Ispettorato precisa che, il riferimento alla platea dei lavoratori in forza al 23 marzo 2021 è da intendersi come platea rispetto alla quale è possibile l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati, ex art. 8, decreto legge n. 41/2021.
Quanto alla possibilità di applicare il regime derogatorio ex art. 19 bis, decreto legge n. 18/2020 (dunque, di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato), tale ipotesi sussiste con riferimento ai datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale in relazione al medesimo periodo di fruizione: infatti, il richiamo all’art. 19 bis consente ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali in fase emergenziale di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.
Resta, pertanto, ferma la possibilità di rinnovare o prorogare i rapporti di lavoro secondo il regime derogatorio emergenziale anche laddove i lavoratori interessati non fossero in forza alla data del 23 marzo 2021.       

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