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Modalità e scadenza delle domande di richiesta contributo asilo nido per il 2021

L’INPS – con Messaggio del 24 febbraio 2021, n. 802 – ha comunicato l’avvenuto rilascio della procedura di inserimento delle domande di agevolazioni a sostegno del reddito delle famiglie tramite:

  1. il contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati;
  2. il contributo per l’utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

 

In merito al punto a), la domanda di contributo per il pagamento delle rette del nido deve essere presentata dal genitore che sostiene l’onere e deve indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica. Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo servizi integrativi come ad esempio ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, etc.) e non potrà eccedere la spesa sostenuta.
Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette non presentate all’atto della domanda devono essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 01 aprile 2022.

Relativamente al punto b), la domanda di contributo per l’introduzione di forme di supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione e deve essere accompagnata da un’attestazione, rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

L’importo del contributo erogato in base all’ISEE è pari a:

  • € 3.000, nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità fino ad € 25.000;
  • € 2.500, con ISEE minorenni da € 25.001 fino ad € 40.000;
  • € 1.500, nell’ipotesi di ISEE minorenni oltre la predetta soglia di € 40.000, ovvero in assenza di ISEE o qualora presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati.

 

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • portale web;
  • patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

 

Clicca e leggi il testo completo del Messaggio n°802 del 24/02/2021

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

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    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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