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Nuove ipotesi di stipula dei contratti a termine stagionali nella provincia di Roma

Il 2 settembre 2019 è stato sottoscritto – tra ConfCommercio Roma e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS – l’Accordo sulla stagionalità nel settore del commercio per la provincia di Roma.
L’Accordo in commento riconosce il carattere della stagionalità dei contratti a termine, nei seguenti periodi:

  • dall’1 maggio al 30 settembre e tra l’1 dicembre e il 15 febbraio dell’anno successivo per le seguenti attività:
  • a) commerciali ubicate nel I e X Municipio;
    b) musei, siti archeologici e iniziative socio-culturali, artistiche e sportive;
    c) parcheggi e autorimesse;
    d) noleggio di veicoli a motore e non;
    e) servizi di bus turistici.

  • dall’1 dicembre al 15 febbraio dell’anno successivo per i negozi di giocattoli.
  • L’Accordo si applica alle imprese associate a Confcommercio Roma e che applicano e rispettano integralmente sia la parte economica/normativa che la parte obbligatoria del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (e che non utilizzano contratti di lavoro intermittente nei suddetti periodi).
    L’Accordo in commento si inserisce in un “percorso già tracciato” in altri comparti e/o in altri territori: in tal modo, la contrattazione collettiva sta “sterilizzando” la portata limitatrice del cd. decreto dignità in tema di contratti a termine.
    Infatti, con l’individuazione di attività e periodi declinati all’interno della cd. “stagionalità”, è permesso all’azienda di continuare ad utilizzare il contratto a tempo determinato, senza ricadere:
    a) nelle criticità inerenti l’inserimento delle causali giustificatrici;
    b) nei maggiori costi (aumento dell’aliquota contributiva conto azienda) in caso di rinnovo di un contratto a termine precedentemente stipulato.

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      QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

      QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

      L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

      A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

      A carico dell’azienda ospitante.

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      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

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      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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      L’indennità mensile è di 800 euro.

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      A carico dell’azienda ospitante.

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      QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

      QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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