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Omissione del versamento dei contributi alla previdenza complementare e mancata fruizione di sgravi occupazionali

L’Ispettorato Nazionale del Lavorocon Parere del 17 febbraio 2020, prot. n. 1436 – ha affrontato la tematica dell’omesso versamento, da parte del datore di lavoro, della quota contributiva ai fondi di previdenza complementare.
Al riguardo, l’INL ha chiarito che l’ipotesi del mancato versamento di parte dei contributi previsti dalle fonti istitutive del fondo prescelto integra un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che “dopo aver sottoscritto la domanda del lavoratore di adesione ad un Fondo di previdenza complementare ed aver effettuato le relative trattenute sulla retribuzione dovuta al lavoratore stesso, ometta di versare dette somme in favore del fondo”: pertanto, il lavoratore potrà agire davanti al giudice civile per la tutela della propria posizione contrattuale.

L’Ispettorato ha, poi, ribadito che il contributo alla previdenza complementare ha natura esclusivamente previdenziale, quale contributo a carico del datore di lavoro dovuto non nei confronti del lavoratore bensì nei confronti del fondo che è poi onerato della erogazione della relativa prestazione: da ciò discende la preclusione di adozione della diffida accertativa, ex art. 12, Dlgs. n. 124/2004 (che fa riferimento ai crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro).

In tali casi, piuttosto, si configura anche un’ipotesi di violazione dell’art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, secondo il quale “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge (…)”.

Pertanto, laddove il datore di lavoro non abbia effettuato il versamento dei contributi al fondo di previdenza complementare e abbia comunque ridotto il proprio onere contributivo omettendo i versamenti dovuti al Fondo di garanzia, si configura una violazione di legge che legittima il recupero degli sgravi contributivi eventualmente fruiti, ex art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006.

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