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Operativo lo sgravio contributivo per i rapporti di lavoro nelle agenzie di viaggi e nei tour operator

L’INPScon Messaggio del 06 luglio 2022, n. 2712 – ha fornito i primi chiarimenti in merito all’esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale dovuta per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, di cui è parte il datore di lavoro operante nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator.

Successivamente, l’INPScon Circolare del 27 luglio 2022, n. 89 – ha indicato le modalità di presentazione della domanda di esonero da cui deriva l’attribuzione del relativo codice autorizzazione.

Ora l’INPScon Messaggio del 29 settembre 2022, n. 3549 – ha indicato le modalità di esposizione in denuncia contributiva della decontribuzione per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator: al contempo, l’Istituto ha fornito ulteriori precisazioni riguardo la elaborazione delle istanze e la presentazione delle richieste di riesame.

Com’è noto, possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.

Si tratta delle aziende a cui è stato attribuito – da parte dell’Istituto ed entro la scadenza prevista del 30 giugno 2022 – il codice di autorizzazione (CA) “2J”.

La misura di esonero può, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro a cui, in base alle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto, è stato attribuito, entro il 30 giugno 2022, il codice di autorizzazione (CA) “2J”.

L’esonero si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro, operante nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato in corso o instaurati nel periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, compresi i rapporti di apprendistato.

I datori di lavoro utilizzeranno il modulo di istanza on-line “AT_2TER”, reso disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”.

Le domande potevano essere inviate a partire dal 27 luglio 2022 ed entro il 9 settembre 2022 dai soli datori di lavoro ai quali sia stato attribuito il CA “2J” entro il 30 giugno 2022.

Nella domanda dovrebbero essere fornite le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale del datore di lavoro che intende fruire dell’esonero;
  • la relativa matricola aziendale;
  • le dimensioni aziendali (micro, piccola, media o grande);
  • l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato, anche in via prospettica, sulla base della contribuzione non versata nel periodo compreso tra aprile 2022 e agosto 2022;
  • la forza aziendale media per il periodo aprile 2022/agosto 2022.

Inoltre, il soggetto interessato dovrà dichiarare se il contratto collettivo applicato preveda o meno l’erogazione di una mensilità aggiuntiva (quattordicesima) nel periodo aprile 2022/agosto 2022.

Per ogni singola istanza di esonero coerente con l’ammontare dell’agevolazione calcolata dall’Istituto, è stata autorizzata la fruizione dell’esonero.

In caso contrario è possibile proporre, entro il 13 ottobre 2022, una richiesta di riesame dell’istanza alla Struttura territoriale competente, che dovrà procedere alla determinazione dell’importo effettivamente spettante.

I datori di lavoro a cui sia stato attribuito il CA “2J” entro il 30 giugno 2022, che intendono fruire dell’esonero contributivo espongono nei flussi Uniemens di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022:

  • il codice causale di nuova istituzione “L572”
  • nell’elemento “ImportoACredito” il relativo importo.

Clicca qui e visita il sito INPS per saperne di più

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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