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Prorogata al 31 dicembre 2020 la modalità di richiesta dell’indennità COVID-19

L’INPS – con Circolare del 14 dicembre 2020, n. 146 – ha fornito le istruzioni operative in merito alle indennità una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’indennità una tantum, pari ad € 1.000, riguarda le seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

 

Con il provvedimento in specie, l’Istituto proroga al 31 dicembre 2020 la scadenza del termine entro cui i lavoratori interessati a fruire per la prima volta della nuova indennità onnicomprensiva Covid-19 prevista dal decreto Ristori quater devono presentare la relativa istanza telematica.

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità – al fine di ricevere la prestazione di interesse – dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

  • PIN INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

 

Il servizio è disponibile all’interno del portale INPS al seguente link.

Una volta effettuato l’accesso, all’interno della procedura di domanda, è possibile compilare il modello nel modo seguente:

  • inserire i dati di contatto;
  • selezionare “Nuova Indennità Onnicomprensiva-ter per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo prevista dall’art.9 del DL 157/2020”
  • indicare il “Tipo di qualifica”
  • Prendere visione dell’informativa su requisiti e incompatibilità
  • flaggare la modalità di pagamento (bonifico domiciliato o accredito su c/c; in quest’ultimo caso è necessario fornire IBAN).

 

Al termine della procedura, prima di dare conferma di invio definitivo, è necessario spuntare per sottoscrizione le dichiarazioni di non aver presentato domande per ulteriori indennità Covid-19 non compatibili.

Clicca e leggi la Circolare n°146 del 14/12/2020

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

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