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Pubblicate dall’INPS le istruzioni per l’incentivo occupazionale sperimentale per l’assunzione di donne svantaggiate

In data 28 ottobre 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ufficializzato l’avvenuto benestare ottenuto dalla Commissione europea sul beneficio sperimentale introdotto dalla legge n. 178/2020 per le assunzioni di donne “svantaggiate” effettuate nel biennio 2021-2022.

Ora l’INPS – con il Messaggio del 05 novembre 2021, n. 3809 – ha reso note le modalità operative per la fruizione dell’esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022

Com’è noto, l’art. 1, commi 16-19, ha introdotto l’esonero contributivo per l’assunzione di donne nel biennio 2021/2022, pari alla misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di € 6.000 annui.
Tale misura estende quanto previsto dall’art. 4, commi 8-11, legge n. 92/2012.
L’incentivo spetta per:

  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Il requisito di svantaggio della lavoratrice deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio, ovvero alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
Pertanto, il beneficio può trovare applicazione anche:

  • nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati dalla legge n. 178/2020 e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione;
  • in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

L’INPS – con Messaggio n. 3809/2021 – ha precisato che, con decorrenza 11 novembre 2021, i datori di lavoro interessati devono trasmettere istanza preventiva on-line finalizzata per la fruizione dell’incentivo. A tal fine è necessario compilare e trasmettere il modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale.
Il modulo è stato rivisitato al fine di prendere atto della diversa disciplina ex lege n. 178/2020.
Per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione on-line.
Nel caso in cui l’azienda abbia già trasmesso il modello per la fruizione dell’incentivo pari al 50% dei contributi datoriali (incentivo strutturale ex Legge n. 92/2012), per le assunzioni o trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, la stessa rimane valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura totale.

Con riferimento alla denuncia Uniemens da effettuare, i datori di lavoro autorizzati possono indicare, a partire dal flusso Uniemens del mese di competenza novembre 2021, nell’elemento “Contributo” la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese ed esporre, all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, l’elemento “InfoAggcausaliContrib” i seguenti elementi:

  • nell’elemento “CodiceCausale” il valore “INDO”;
  • nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” il valore “data di assunzione a tempo indeterminato o data trasformazione”;
  • nell’ elemento “AnnoMeseRif” l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento “ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Per il recupero dei benefici spettante per i mesi precedenti del 2021, è necessario valorizzare l’elemento “AnnoMeseRif” con riferimento ai singoli mesi pregressi entro il flusso Uniemens di competenza novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022.
Per restituire le quote di esonero parziale applicato ai sensi della L. n. 92/2012 i datori di lavoro devono valorizzare:

  • nell’elemento “CausaleADebito” il codice causale “M431”
  • nell’elemento “ImportoADebito” l’importo da restituire.

Leggi il testo completo del Messaggio n° 3809 del 05-11-2021

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