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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd. decreto legge “Liquidità”

Nella Gazzetta Ufficiale del 8 aprile 2020, n. 93 è stato pubblicato il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

Il provvedimento declina gli interventi per le imprese in 6 Capi:

    1. misure di accesso al credito per le imprese;
    2. misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dell’emergenza COVID-19;
    3. disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;
    4. misure fiscali e contabili;
    5. disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali;
    6. disposizioni in materia di salute e di lavoro.

In ambito lavoristico, si segnalano le seguenti disposizioni:

  • è esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso;
  • prorogata dal 31 marzo al 30 aprile 2020 la scadenza per l’invio della Certificazione Unica;
  • il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali;
  • è estesa la copertura di cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga e assegno ordinario, ex artt. 19 e 22, decreto legge n. 18/2020, anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020;
  • è prevista l’esenzione dall’imposta di bollo per i procedimenti di cassa integrazione in deroga.

Collegati al sito della Gazzetta Ufficiale per saperne di più

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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