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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge con misure di contrasto al COVID-19

Nella Gazzetta Ufficiale del 01 aprile 2021, n. 79 è stato pubblicato il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.

Il provvedimento – entrato in vigore il 01 aprile 2021 – si compone di tre Capi:

  • Capo I – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2
  • Capo II – Disposizioni urgenti concernenti termini in materia di giustizia, di lavoro, di rendicontazione del Servizio sanitario regionale nonché per il rinnovo degli organi degli ordini professionali
  • Capo III – Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Andando nello specifico, dal 7 al 30 aprile:

  • restano chiuse le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • sono sospesi i convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  • sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto;
  • nelle zone arancioni restano aperte le attività commerciali al dettaglio, a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
  • nelle zone rosse sono chiuse le attività commerciali al dettaglio, eccetto quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
  • nelle giornate festive e prefestive, sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali;
  • in zona rossa sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
  • nelle zone arancioni restano aperti i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, lavanderie, pompe funebri, ecc.), invece nelle zone rosse è prevista la chiusura di parrucchieri ed estetisti;
  • le attività di ristorazione sono sospese. Prevista la sola ristorazione con consegna a domicilio.

Il decreto, inoltre, introduce norme rigorose per i no vax, operanti nel comparto delle professioni sanitarie, e lo scudo penale per i vaccinatori.

Al riguardo, viene normato l’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario: in caso di mancato adempimento, scatterà la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Viene, inoltre, esclusa la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale a condizione che le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.

Viene, infine, prorogato al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (Calabria), con oneri a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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