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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge “Sostegni” (4-4)

In data 19 marzo 2021, il Consiglio dei Ministri n. 8 ha approvato il cd. decreto legge “Sostegni”.

Il provvedimento si compone dei seguenti titoli:

  • Titolo I – Sostegno alle imprese e all’economia
  • Titolo II – Disposizioni in materia di lavoro
  • Titolo III – Misure in materia di salute e sicurezza
  • Titolo IV – Enti territoriali
  • Titolo V – Altre disposizioni

 

Il provvedimento – decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” – è stato, poi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021, n. 70.

Con riferimento agli aiuti concessi ai lavoratori “svantaggiati”, si segnala la conferma del bonus pari nel complesso ad € 2.400 – per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 – per le seguenti categorie di lavoratori:

  • stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali;
  • incaricati alle vendite a domicilio;
  • dello spettacolo;
  • a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

 

Infine, per quanto riguarda i lavoratori sportivi, il decreto legge n. 41/2021 prevede:

  • un’indennità una tantum pari ad € 1200, in caso di reddito inferiore ad € 4.000 l’anno,
  • un’indennità una tantum pari ad € 2400, in caso di reddito compreso tra € 4.000 ed € 10.000 l’anno;
  • un’indennità una tantum pari ad € 3600, in caso di reddito superiore ad € 10.000.

 

Clicca e leggi il provvedimento.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

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