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Pubblicato in GU il decreto legge di estensione dell’obbligo di green pass a tutti i lavoratori

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2021, n. 226 è stato pubblicato il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

A decorrere dal 15 ottobre 2021 (e fino al 31 dicembre 2021), scatterà l’obbligo generalizzato della certificazione verde Covid-19 (cd. Green pass) per l’accesso nei luoghi di lavoro pubblici e privati: tale obbligo riguarderà tutti i dipendenti (pubblici e privati) ed anche coloro che svolgono un’attività di lavoro autonoma (partita IVA).

Com’è noto il Green pass si ottiene:

  • in caso di vaccinazione;
  • nei casi di tampone antigenico o molecolare (anche salivare molecolare) negativo (la certificazione avrà validità per 48 o 72 ore dall’ora del prelievo);
  • nei casi di guarigione da Covid-19.

Stante il nuovo obbligo, spetta dunque al datore di lavoro organizzare l’attività aziendale e controllare che siano rispettate tutte le misure idonee ad assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro. A tal fine, il datore di lavoro (pubblico e privato) deve implementare un sistema di screening dei lavoratori.
Il possesso e l’esibizione su richiesta del Green Pass sono, dunque, prerequisiti essenziali per accedere ai luoghi di lavoro.
I datori di lavoro devono, altresì, individuare con un atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione per le eventuali violazioni.
Varie potranno essere, quindi,
Le modalità prescelte per verificare il possesso del Green Pass da parte dei lavoratori sono molteplici e la tecnica operativa di screening terrà inevitabilmente conto dell’organizzazione aziendale e del numero dei dipendenti.
I datori di lavoro inadempienti sui controlli e che non hanno predisposto le modalità di verifica rischiano una sanzione da € 400 ad € 1.000.

I lavoratori che comunicano di non avere la certificazione verde Covid-19 o che ne risultino privi al momento dell’accertamento sul luogo di lavoro, sono considerati assenti senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del certificato verde, mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Nel settore privato l’assenza ingiustificata:

  • scatta fin dal primo giorno,
  • deve essere comunicata immediatamente al lavoratore interessato,
  • è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza).

L’assenza ingiustificata comporterà l’assenza di retribuzione o altro compenso fino alla presentazione della certificazione verde, ovvero fino al 31 dicembre 2021: in ogni caso, non ci saranno conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Se, invece, il lavoratore accede comunque al luogo di lavoro e viene rinvenuto privo di Green pass, rischierà una sanzione amministrativa da € 600 ad € 1.500.
Alla sanzione pecuniaria potrebbero aggiungersi le ulteriori sanzioni disciplinari eventualmente previste dal contratto collettivo di settore applicato.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Green Pass.
Dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Clicca qui per saperne di più.

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    In qualsiasi momento.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
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    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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