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Reddito di riferimento per la richiesta di ANF e computabilità di alcune prestazioni INPS

L’INPS – con Messaggio del 18 luglio 2019, n. 2767 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla computabilità o meno di specifiche misure a sostegno della famiglia nel complessivo reddito familiare del nucleo, ai fini sia del riconoscimento del diritto all’Assegno Nucleo Familiare che della determinazione della relativa misura.

Andando nel dettaglio, l’Istituto ha precisato che il Premio alla nascita e l’Assegno di natalità (c.d. bonus bebè), pur non potendosi qualificare come trattamenti di famiglia, sono comunque esclusi dalla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non sono da considerare ai fini della verifica del requisito reddituale valido per il diritto e la misura dell’ANF.

Con riferimento al Reddito di garanzia ed al Contributo famiglie numerose (istituiti dalla provincia di Trento), l’INPS ha ritenuto ravvisabile la loro natura assistenziale e, conseguentemente, possono essere catalogati tra i cd. redditi esenti (quindi, da non considerare nella richiesta di ANF).

Infine, in merito all’Assegno regionale per il nucleo familiare, previsto dalla Regione autonoma TrentinoAlto Adige, l’Istituto ha precisato che il regime fiscale applicato è quello dei redditi esenti, ex art. 34, comma 3, DPR n. 601/1973.

Pertanto, per le ragioni appena addotte, l’INPS ha ribadito che tali misure sono escluse dalla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non sono da considerare ai fini della verifica del requisito reddituale valido per il diritto e la misura dell’ANF.

Scopri di più sulle somme percepite come trattamenti di famiglia e di sostegno alla natalità ai fini della richiesta dell’Assegno per il Nucleo Familiare nel Messaggio N. 2767 dell’INPS.

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