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Rifinanziato dal MLPS il programma Fondo Nuove Competenze

In data 14 settembre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il decreto di finanziamento e rimodulazione del programma Fondo Nuove Competenze (teso alla formazione dei lavoratori occupati nell’ambito del Piano Nazionale Nuove Competenze).

Il provvedimento – pari ad 1 miliardo di euro ed ora alla firma del MEF – orienta la suddetta formazione al sostegno delle transizioni digitali ed ecologiche e prevede i seguenti tratti distintivi:

  • Orientamento della formazione alla creazione di competenze digitali e green al fine di orientare selettivamente le risorse pubbliche al conseguimento dei risultati attesi del PNRR – il quadro di riferimento per le competenze digitali sarà il DGCOMP, mentre per le competenze utili alla transizione ecologica si fa riferimento alla classificazione ESCO.
  • Rafforzamento della qualità ed efficacia dei programmi formativi. I fondi interprofessionali costituiranno il canale di accesso privilegiato al Fondo Nuove Competenze – per i datori di lavoro che non hanno fondi interprofessionali la formazione dovrà essere erogata da enti accreditati a livello nazionale o regionale. Non potrà essere soggetto erogatore della formazione la medesima impresa che ha presentato istanza di accesso al Fondo
  • Co-finanziamento – il Fondo copre i costi del 100% dei contributi assistenziali e previdenziali (al netto degli eventuali sgravi contributivi fruibili nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo) e del 60% della retribuzione oraria delle ore destinate alla formazione. È prevista una premialità per chi intraprende percorsi di riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario: in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, anche una strutturale riduzione dell’orario di lavoro a parità di retribuzione complessiva, la quota di retribuzione finanziata dal fondo sarà pari al 100%.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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