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Rilasciata dall’INPS la nuova Utility per la richiesta dell’ANF

Com’è noto, l’assegno per il nucleo familiare è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.

L’assegno è erogato dall’INPS sulla base della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso, applicando le tabelle valide dal 01 luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente (l’INPS – con Circolare del 17 maggio 2019, n. 66 – ha pubblicato le tabelle relative al periodo 01 luglio 2019/30 giugno 2020).

In data 24 luglio 2019, l’INPS – con Messaggio n. 2815/2019 – ha reso noto che, al fine di rendere più efficace e agevole la presentazione e la gestione delle domande, nonché la compilazione dei flussi UniEmens, sono state apportate alcune modifiche alla nuova UtilityConsultazione Importi ANF”, rivolta alle aziende, intermediari e rappresentanti legali, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende.

Nel dettaglio, l’Istituto ha integrato le funzionalità dell’Utility in specie per consentire, a datori di lavoro e professionisti intermediari, di consultare gli importi teoricamente spettanti al lavoratore dipendente non agricolo.
L’INPS, inoltre, ha posticipato al periodo di paga di competenza del mese di settembre 2019 l’obbligo di adottare le nuove regole di compilazione della denuncia mensile UniEmens per esporre a conguaglio le somme anticipate dal datore di lavoro.

Pertanto, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ANF all’INPS, non è necessario compilare la sezione <ANF> e la compilazione della nuova sezione <InfoAggCausaliContrib> è facoltativa.

Scopri di più sul Messaggio n. 2815/2019 e la nuova modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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